G. U. n. 247
del 23/10/2007
Decreto 12 luglio
2007
Applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e
sostegno della maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art.
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di
un'apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela
previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta
gestione separata, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al
nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo
fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 51, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta
gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza
ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del
citato contributo dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16,
della legge n. 449 del 1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla
maternita' ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le
modalita' previste per il lavoro dipendente;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternita' ed
alla paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151;
Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a
decorrere dal 1° gennaio 1998, e' stata stabilita la corresponsione di
un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto ed i
tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte
alla predetta gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello
0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del
1997;
Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22
del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della
maternita' delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei
limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da
determinare con il medesimo decreto;
Vista la valutazione espressa
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla
quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte
alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo
n. 151 del 2001, nonche' alla conseguente individuazione dell'aliquota
contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;
Ritenuto di dover
procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall'art. 1, comma 791,
della citata legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art.
1.
1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' esteso ai
committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, di seguito definita «gestione separata», nonche' agli associanti in
partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla
gestione medesima.
Art. 2.
1. Le esercenti attivita'
libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere
all'indennita' di maternita' a condizione che l'astensione effettiva
dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n.151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta'.
Art. 3.
1. L'estensione del
divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:
a) integralmente nei confronti
delle lavoratrici di cui all'art.1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a),
del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attivita' libero
professionale di cui all'art. 2.
Art. 4.
1. Le
lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi
dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto,
ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla
proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva
piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
Art.
5.
1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute
al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art.59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di
maternita' per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L'indennita' e' corrisposta anche
per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di
interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto
legislativo n. 151 del 2001.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta alle
lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del
periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilita' della
contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui
all'art. 7.
3. L'indennita' e' corrisposta nella misura prevista dall'art. 4
del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalita' ivi previste,
previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e
del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'.
Art. 6.
1. Per i periodi di astensione
dal lavoro per i quali e' corrisposta l'indennita' di maternita', sono
accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della
determinazione della misura stessa.
Art. 7.
1. Le
prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici
tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli
1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di
0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per cento prevista
dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota
aggiuntiva e' dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata gia'
destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.
Art.
8.
1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a
decorrere dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si
verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni
erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art.7 sara' modificata con
ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri
sostenuti per le finalita' di cui al presente decreto.
Il presente decreto
sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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